Diagnosi Energetica e Transizione 5.0: Valutazione Tecnica del Risparmio Energetico Ottenuto tramite Nuovi Investimenti

Tabella dei Contenuti

La Transizione 5.0 rappresenta un’evoluzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, mirato a promuovere la doppia transizione digitale ed energetica delle imprese. Introdotto dal Decreto Legge n. 19/2024 e regolamentato dal Decreto Ministeriale del 24 luglio 2024, questo piano incentiva investimenti in beni strumentali nuovi che riducono i consumi energetici, offrendo crediti d’imposta fino al 45% dell’investimento. Al centro di questo processo vi è la diagnosi energetica, uno strumento essenziale per valutare i risparmi ottenuti e garantire la sostenibilità ambientale, con un’attenzione particolare al principio DNSH (Do No Significant Harm), che assicura che le innovazioni non arrechino danni significativi all’ambiente.

In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, la Transizione 5.0 non solo favorisce l’efficienza energetica ma integra criteri rigorosi per evitare impatti negativi su clima, risorse e biodiversità. Questo articolo esplora la diagnosi energetica, la valutazione tecnica dei risparmi e il focus sulla redazione di perizie DNSH.

La Diagnosi Energetica: Fondamento della Transizione

La diagnosi energetica è un’analisi sistematica dei consumi energetici di un’impresa, obbligatoria per le grandi aziende e le PMI energivore ai sensi del D.Lgs. 102/2014. Nel contesto della Transizione 5.0, essa assume un ruolo cruciale per quantificare i risparmi derivanti da nuovi investimenti.

La diagnosi identifica i punti di inefficienza nei processi produttivi, proponendo interventi come l’adozione di macchinari 4.0 interconnessi, impianti fotovoltaici o sistemi di storage energetico. Per accedere agli incentivi, gli investimenti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, con un tetto massimo di 50 milioni di euro annui per beneficiario.

La procedura prevede due fasi: ex-ante (prima dell’investimento) ed ex-post (dopo la realizzazione). Nella fase ex-ante, si stima il risparmio atteso confrontando i consumi storici con quelli previsti post-intervento, normalizzati per fattori esterni come variazioni produttive o condizioni climatiche. Il risparmio minimo richiesto è del 3% a livello di struttura (sito produttivo autonomo) o del 5% a livello di processo (attività specifica della catena del valore).

Valutazione Tecnica del Risparmio Energetico

La valutazione tecnica è affidata a professionisti certificati, come Energy Manager (EGE) o ingegneri iscritti all’albo, che redigono certificazioni basate su misurazioni conformi alla Direttiva UE 2014/32/UE (strumenti MID).

Per calcolare i risparmi:

  • Baseline: Consumi dell’anno precedente l’investimento, normalizzati.
  • Scenario controfattuale: Per nuove imprese o integrazioni, si simula un consumo ipotetico senza innovazione.
  • Semplificazioni: Per sostituzioni di beni obsoleti (ammortizzati da almeno 24 mesi), si assume un consumo del vecchio bene superiore del 5% rispetto al nuovo, senza misurazioni dirette se supportato da norme ISO o regolamenti UE.

Esempi includono l’installazione di impianti rinnovabili per autoconsumo, con costi capped per kW (Allegato 1 al DM), o software per ottimizzazione logistica che riducono consumi per km percorso. Gli investimenti devono essere interoperabili con i sistemi produttivi e rispettare limiti di cumulabilità con altri incentivi, come il Transizione 4.0 (da rinunciare in caso di sovrapposizione).

Il Principio DNSH: Garanzia di Sostenibilità Ambientale

Il DNSH, derivato dal Regolamento UE 2020/852 (Tassonomia UE), è obbligatorio per tutti gli investimenti PNRR, inclusa la Transizione 5.0. Esso impone che le attività non arrechino danni significativi a sei obiettivi ambientali:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici (es. riduzione emissioni GHG).
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici (resilienza a eventi estremi).
  3. Uso sostenibile delle acque e risorse marine.
  4. Transizione all’economia circolare (minimizzazione rifiuti, riutilizzo materiali).
  5. Prevenzione dell’inquinamento (assenza di emissioni tossiche).
  6. Protezione della biodiversità e ecosistemi.

Nel regime Transizione 5.0, il DNSH va oltre il risparmio energetico: un investimento efficiente è inammissibile se viola altri obiettivi, come l’uso di lubrificanti tossici o macchinari non disassemblabili. Sono esclusi investimenti in combustibili fossili, discariche o veicoli termici (salvo eccezioni Stage V).

Redazione delle Perizie DNSH: Fasi e Documentazione

La redazione delle perizie DNSH è un processo strutturato, basato su schede di autovalutazione (Allegato VII al DM) compilate in fasi ex-ante ed ex-post. Queste schede, variabili per settore (es. manifatturiero o generico), richiedono risposte documentate e firmate dal rappresentante legale, vidimate da un perito.

  • Ex-Ante: Prima dell’acquisto, verifica la conformità del bene tramite dichiarazioni del fornitore (citando Reg. UE 2020/852, non solo marcatura CE). Documenti: schede tecniche, dichiarazioni REACH/RoHS, manuali per smontabilità e riciclabilità.
  • Ex-Post: Dopo la realizzazione, conferma il rispetto, includendo evidenze su rifiuti (almeno 70% a recupero) e assenza di sostanze SVHC.

Errori comuni: risposte non supportate da prove, che portano all’esclusione dagli incentivi. Il fornitore gioca un ruolo chiave, fornendo dichiarazioni esplicite. Per rifiuti pericolosi, il progetto è ammissibile solo se non aumenta la produzione o se destinata a operazioni di recupero (R1-R12).

Le perizie integrano la certificazione energetica, assicurando che il risparmio contribuisca alla mitigazione climatica senza danni collaterali. Per software immateriali, si valuta l’impatto su data center o processi (es. no ottimizzazione estrazione fossili).

Integrazione tra Diagnosi, Risparmi e DNSH nella Transizione 5.0

Nella Transizione 5.0, la diagnosi energetica e la valutazione dei risparmi si intrecciano con il DNSH per un’innovazione olistica. Ad esempio, un impianto fotovoltaico deve non solo ridurre consumi del 5% ma rispettare l’economia circolare (materiali riciclabili) e la biodiversità (no installazioni in aree protette). La conformità DNSH offre vantaggi competitivi: maggiore efficienza, durabilità e appeal per investitori sensibili alla sostenibilità UE.

Le imprese devono presentare comunicazioni preventive al GSE, con certificazioni e schede DNSH, entro il 28 febbraio 2026 per progetti 2025. Controlli ex-post verificano la veridicità, con sanzioni per non conformità.

Conclusioni

La Transizione 5.0, attraverso diagnosi energetica e perizie DNSH, trasforma gli investimenti in opportunità per un futuro sostenibile. Riducendo consumi e rispettando l’ambiente, le imprese italiane contribuiscono agli obiettivi UE di neutralità climatica entro il 2050. Per massimizzare i benefici, è essenziale una pianificazione accurata, supportata da esperti, per navigare tra incentivi e vincoli ambientali. In un’era di transizione verde, innovare significa non solo efficienza, ma responsabilità verso il pianeta.

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