Autonomia negoziale e Etica dell’intelligenza artificiale

Autonomia negoziale e Etica dell’intelligenza artificiale
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Mentre molti si interrogano e affrontano il tema dell’intelligenza artificiale, applicata a tutti i settori del vivere civile, in particolare quelli economici e della vita quotidiana, atti a supplire ed agevolare le tradizionali funzioni fisiche, intellettuali e meccaniche oggi svolte ancora in parte dall’uomo, pur se con l’ausilio di mezzi meccanici e digitali, potrebbe valere riflettere sulla sua utilizzabilità e/o utilità nel settore del diritto e quale sia il ruolo dell’etica nella regolamentazione che molti si apprestano a scrivere.

Il tumulto normativo di questi ultimi anni, ci ha restituito i tradizionali istituti giuridici del nostro ordinamento piuttosto logori alla prova della velocità centripeta della modernità: contratto, processo, autonomia privata, diritti fondamentali.

Molti di questi stentano ad adattarsi alla modernità, essendo nati e talvolta modificati in momenti storici in cui il Paese e il suo ordinamento riuscivano a determinare molti dei confini necessari del vivere civile.

Nel 1998 Natalino Irti affrontava il tema del passaggio, in termini di autonomia privata, dall’homo sapiens all’homo videns e si interrogava sulla formazione della volontà nella conclusione di contratti nei tempi moderni.

Corre il pensiero, ad esempio, alla tematica della riservatezza che, sostanzialmente ignorata o, comunque, grandemente sottovalutata in un’economia a matrice prevalentemente agraria, è stata oggetto di progressivo interessamento da parte del legislatore sino a diventare (in un’epoca in cui l’informazione o il dato tende a trasformarsi in una vera e propria merce di oggettivazione dello scambio commerciale), una necessaria protagonista dei testi normativi.

Sono trascorsi oltre vent’anni da quell’illuminante intuizione sul futuro del processo di formazione della volontà in ambito contrattuale e viene da chiedersi, quindi, se nel nuovo baricentro dell’autonomia privata, proiettato anche nella fase patologica dei rapporti giuridici, sia corretto affrontare il tema della comunicazione e con essa dell’etica e dell’intelligenza artificiale, e come queste possano incidere nel processo di formazione della volontà delle parti nella conclusione di negozi giuridici ad finiendas lites.

Affrontando questi temi, ovviamente, il pensiero ricade ad esempio sulla mediazione e sul ruolo facilitativo del mediatore nel percorso solutivo che conduce le parti ad un possibile accordo.

Il fascino della comunicazione orientativa, quella del mediatore che dovrebbe porre in risalto i bisogni e gli interessi delle parti, si incontra (o si scontra) con i capisaldi civilistici della formazione della volontà e con i rimedi dell’invalidità ed inefficacia di accordi viziati da un’imperfetta formazione del percorso volitivo della parte nell’assunzione delle obbligazioni.

La spinta verso l’immediato e la necessità tommasea di vedere e capire solo attraverso strumenti in grado di fornirci risposte celeri e presuntivamente affidabili, ma talvota eticamente discutibili, non pone più interrogativi sulla validità ex post dei negozi, ma sulla correttezza dei metodi di formazione della volontà ex ante e, quindi, sulla necessità di riflessioni adeguate sul rapporto tra comunicazione, etica e autonomia privata (rectius negoziale) e uso dell’intelligenza artificiale in tale ambito.

Del resto, l’evanescente confine che separa la trattativa dal perfezionamento dell’accordo, che, poi, alimenta il dibattito sulla responsabilità precontrattuale, è affrontato a tratti alterni dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto occasione di rimeditare talune conclusioni cui era precedentemente approdata, se non addirittura di rivoluzionare degli istituti di diritto pretorio.

Così, ad esempio, la figura del preliminare di preliminare, tradizionalmente tacciata di nullità per difetto di causa (Cass. civ., sez. 02.04.2009, n° 8038), è stata rivalutata e legittimata per l’ipotesi in cui le parti, all’atto della stipulazione, debbano ancora completare la negoziazione su profili negoziali che si riservano di definire con il compromesso (Cass. civ., S.U., 06.03.2015, n° 4628).

Del pari, la puntuazione, intesa come accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto, con la sola eccezione di quelli occasionali, per i quali i contraenti hanno differito la contrattazione, è stata reputata priva di dignità contrattuale (Cass. civ., sez. III, 11.05.2010, n° 11371), ma, al contempo, ben può essere apprezzata quale premessa per l’insorgenza di una sorta di dovere alla contrattazione, foriero, in ipotesi di trasgressione, di nuove forme di responsabilità.

L’intelligenza artificiale, poi, potrebbe aiutare il giudice penale o civile nell’individuazione del comportamento alternativo lecito che l’imputato ovvero il responsabile civile avrebbe dovuto tenere per evitare l’imputazione criminale ovvero l’attribuzione di una responsabilità risarcitoria di carattere colposo per la produzione di danni a terzi.

I contatti informativi, infine, consentono lo scambio di proposte e di accettazione con mezzi singolari e con una repentinità tanto utile per il conseguimento immediato dei beni della vita ricercati alle migliori condizioni di mercato, quanto pericolosa per la salvaguardia della riservatezza sulle informazioni personali.

Come scriveva Pasquale Serrao D’Aquino nell’articolo “Digito ergo sum” il mercato planetario del mio Io digitale è frutto avvelenato della mia volontà. Nessuno mi obbliga. Il piacere, rapidamente diventa necessità, e mi comanda.

In tal senso, quindi, la preparazione di tutti gli operatori del diritto dovrà tenere conto di questi nuovi approcci metodologici eticamente orientati che riescano a coniugare la formazione giuridica e comunicativa richiesta con questi temi, etici per primi, che il futuro ci propone.

Il futuro non corre, ti viene incontro, sta a te avere la forza e la capacità di accoglierlo rispetto al passato, il quale altro non è che il futuro di allora che hai avuto il coraggio di vivere nel presente di ieri.

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