Intelligenza artificiale e sostenibilità costituzionale

SOSTENIBILITÀ COSTITUZIONALE
Tabella dei Contenuti

Il presente contributo rappresenta un tentativo di comprendere in che modo le tradizionali categorie del costituzionalismo occidentale possano oggi gestire le sfide poste dalle nuove tecnologie, in particolar modo dall’Intelligenza Artificiale, in termini di sostenibilità.

Non si può infatti affrontare l’avvento dell’IA semplicemente limitandosi a pensare una nuova branca del diritto ad hoc, occorrendo invece verificare la tenuta dell’intero impianto costituzionale di fronte alla destrutturazione, indotta dalle nuove tecnologie, del tradizionale rapporto fra queste, il potere pubblico e la tutela della persona.

Il presupposto del ragionamento è che, nel nuovo sistema disegnato dalla digitalizzazione della Società, le imprese tecnologiche non si muovono più alla stregua di semplici attori economici, esse sono infatti diventate infrastrutture di intermediazione della vita sociale e democratica, poiché veicolano le condizioni materiali di esercizio dei diritti della persona.

Le imprese tecnologiche come agenti della sfera pubblica

In particolare, la progettazione dei diversi modelli di IA, la selezione dei dataset di addestramento, le architetture di raccomandazione, le politiche di moderazione dei contenuti, sono tutti elementi che contribuiscono a generare una forma di potere strutturale e pervasivo che incide direttamente sulla sfera pubblica e sull’esercizio dei diritti fondamentali.

Tutto ciò impatta direttamente sull’articolo 2 della nostra Carta Costituzionale nella misura in cui le odierne formazioni sociali, nelle quali si sviluppa la personalità dell’individuo, sono oggi sovente gestite, su basi meramente algoritmiche, da soggetti privati transnazionali.

Sono infatti le piattaforme digitali, in ragione di dinamiche spesso ignote, a determinare a chi concedere visibilità nell’enorme ambito dello spazio virtuale, a chi riconoscere e/o negare opportunità, chi profilare.

Tutti elementi che, nella tradizione costituzionale europea, contribuiscono a definire dignità, libertà ed uguaglianza.

Ne deriva che i grandi players tecnologici, pur in assenza di alcuna garanzia sotto il profilo della terzietà e della democraticità interna, esercitano oggi, di fatto, una funzione para-costituzionale.

I nostri sistemi costituzionali si trovano quindi di fronte ad un crocevia: da una parte utilizzare le residue capacità coercitive che gli organismi pubblici, di natura nazionale o sovraordinata, possono ancora esercitare, imponendo a questi nuovi soggetti il proprio potere di controllo e di regolamentazione; dall’altra rimanere inerti di fronte all’affermarsi incontrastato dei nuovi padroni del mondo.

Il modello europeo: tutela ex ante e responsabilità costituzionale

L’approccio europeo, radicato nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nell’AI Act e nel GDPR, si muove nella direzione di orientare la progettazione dei sistemi, individuando nei principi di trasparenza, tracciabilità, valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e accountability, strumenti atti ad incidere sulle architetture tecnologiche e non solo sui comportamenti delle singole imprese.

Questo approccio è inteso a far sì che molte decisioni siano valutate ed indirizzate in modo da prevenire la produzione di danni.

In tal caso, quindi, il diritto assume un ruolo di guida della tecnica, imponendo ai sistemi tecnologici di introitare i diritti fondamentali nei propri processi interni.

È chiaro che questo approccio, pur essendo sicuramente più oneroso e complesso, offre un quadro più strutturato e garantista.

Va ricordato, peraltro, che l’Unione Europea ha recentemente adottato la “Convenzione Quadro sull’Intelligenza Artificiale e i Diritti Umani, la Democrazia e lo Stato di diritto”[1], che costituisce il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sull’IA con portata globale, avente lo scopo di tracciare il solco nel quale dovranno contenersi i legislatori futuri e di conformare le procedure a livello internazionale.

La Convenzione mira infatti a stabilire uno standard minimo globale per la protezione dei diritti umani dai rischi posti dall’IA, edificando un quadro giuridico comune volto a garantire che le attività legate ai sistemi di intelligenza artificiale siano coerenti con i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

Essa, nella sua parte vincolante, impegna ogni contraente a garantire che le questioni importanti legate a sistemi di IA, aventi implicazioni sociali, economiche, giuridiche, etiche, ambientali, siano oggetto di confronto in un dibattito pubblico e di una consultazione con gli stakeholders.

Il Digital Omnibus europeo

È in questo quadro che si innesta il progetto del Digital Omnibus europeo [2] che, forse sulla spinta di enormi interessi economici sempre più pressanti, punta ad una semplificazione amministrativa con l’intento di favorire l’innovazione.

Tale nuovo approccio rischia tuttavia di travolgere lo stesso fondamento costituzionale europeo nella misura in cui svuota di contenuto le giuste tutele che hanno ispirato i provvedimenti già in vigore.

La One Rule made in USA

Ben diversa impostazione sembra invece avere la One Rule [3], per ora solo annunciata dal Presidente Trump, la quale parrebbe riflettere infatti una cultura costituzionale che, nel solco dell’impostazione neoliberista del Presidente degli USA, riconosce al mercato ed alla libertà d’impresa un ruolo predominante nella gestione del rischio tecnologico. A giudicare dalle dichiarazioni di Trump, i diritti dei singoli sarebbero tutelati non attraverso un intervento ex ante sulle architetture del potere algoritmico, ma esclusivamente ex post.

La tutela della persona tenderebbe quindi ad attuarsi solo in un intervento successivo, a seguito di contenziosi giudiziari e stragiudiziali. Ne beneficerebbe la velocità e la fluidità dell’innovazione ma a discapito dei diritti fondamentali.

Verso un costituzionalismo dell’IA inclusivo e sostenibile

In conclusione, il ruolo che il diritto costituzionale deve oggi esercitare consiste nell’impedire che la tecnica definisca l’architettura dei diritti in assenza di un dibattito democratico compiuto e consapevole.

I rischi che le nuove tecnologie implicano in questa delicata transizione, impongono all’Unione Europea di restare fedele ai propri valori fondativi, imponendo alle imprese di incorporare i valori costituzionali nella progettazione dell’IA, offrendo un modello competitivo alternativo in grado di coniugare innovazione e diritti. L’alternativa è consentire che i nostri tradizionali sistemi costituzionali vengano svuotati dall’interno in nome di una presunta semplificazione normativa che risponde esclusivamente agli interessi economici di pochi.

Una IA costituzionalmente sostenibile comporta trasparenza; è necessario prevedere che i gestori dei debbano riferire, in ogni momento, in ordine allo sviluppo, alla regolazione ed alle finalità dello strumento.

La realizzazione di un’Intelligenza Artificiale realmente sostenibile dal punto di vista costituzionale necessita tuttavia di un approccio integrale (nel solco dell’ecologia integrale di Papa Francesco), che consideri simultaneamente le implicazioni su diritti individuali, giustizia ambientale, equità distributiva globale e pluralismo culturale.

Nel nostro tempo il compito delle donne e degli uomini di diritto è interrogarsi su come si può garantire che lo sviluppo delle tecnologie legate all’IA risponda a criteri autenticamente democratici al fine di impedire che il controllo della tecnologia più potente inventata dall’uomo sia nelle mani di pochi e che ciò possa produrre discriminazioni, limitazioni insostenibili della concorrenza, forme di manipolazione di massa, fenomeni di “neocolonialismo” e “privatizzazione” degli Stati.

Occorre adoperarsi affinchè la tecnica non ridisegni autonomamente l’impianto costituzionale, lasciando che il potere algoritmico privato ridefinisca le condizioni di esercizio dei diritti fondamentali.


[1] Il 17 maggio 2024 è stata adottata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’ “Intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto” (CETS 225). L’adozione è avvenuta nell’ambito della 133ª sessione del Comitato dei Ministri a Strasburgo. È stata aperta alla firma il 5 settembre 2024 nella Conferenza dei Ministri della Giustizia a Vilnius, Lituania. Hanno partecipato alla negoziazione, oltre alla Commissione europea per conto dell’UE, numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa, la Santa Sede, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il Giappone, Israele, l’Australia, l’Argentina, il Perù, l’Uruguay e il Costa Rica.

[2] Il Digital Omnibus è un pacchetto di tre proposte della Commissione europea – COM (2025) 837, 836 e 835 – che riorganizza una parte sostanziale dell’acquis digitale UE. Usa il Data Act come spina dorsale, interviene su GDPR e IA Act e disegna una Data Union Strategy che unifica le regole su dati personali, non personali e riuso dei dati da parte di soggetti pubblici e privati.

[3] A Dicembre 2025 Il presidente Trump ha annunciato un ordine esecutivo per imporre un’unica regolamentazione federale sull’IA e superare le leggi statali, accusate di frenare l’innovazione.

BIBLIOGRAFIA

“Sovranità tecnologica: intelligenza artificiale e valori costituzionali“, Valentina Corneli, Forun di Quaderni costituzionali n.2/2023.

Intelligenza Artificiale,sostenibilità e responsabilità intergenerazionali”. nuove sfide per il costituzionalismo? Marta Tomasi, Rivista AIC n.24 del 27/11/2024.

Semplificare l’AI senza arretrare sui diritti, la sfida digitale europea”, Oreste Pollicino Agendadigitale.eu, 24/12/2025.

“Intelligenza artificiale e giustizia: il delicato equilibrio tra affidabilità tecnologica e sostenibilità costituzionale in prospettiva comparata” di Simone Penasa, Jean Monnet project Trento AI Laboratory.

“Intelligenza artificiale, sviluppo sostenibile e ambiente” Anna Pirozzoli, 24/01/2024, Consulta online.

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