Il difficile equilibrio tra dovere di sorveglianza del genitore ed etica dell’utilizzo
Uno dei fenomeni più diffusi degli ultimi anni sono i sistemi di geolocalizzazione, mediante l’utilizzo di semplici App che consentono in tempo reale, attraverso il sistema GPS di individuare, mediante la localizzazione del cellulare, la posizione di un individuo.
Questa tecnologia è divenuta subito strumento particolarmente apprezzato dai genitori che, attraverso il loro utilizzo,ritengono di poter rafforzare le modalità di controllo dei propri figli minorenni e, al tempo stesso attenuare il senso di angoscia rispetto ai minori che vivono l’allontanamento dai genitori in epoca sempre più precoce.
Tali tecnologie modificano però la declinazione dell’obbligo giuridico di sorvegliare il minore e si prestano a facili derive di illiceità nel loro utilizzo.
L’obbligo giuridico di responsabilità dei genitori, nel nostro Paese, trova il proprio fondamento nel Codice Penale Codice Civilee, con norme strettamente connesse all’art. 30 della Costituzione.
L’Art. 97 del Codice Penale disciplina la non imputabilità del minore, prevedendo espressamente che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”
La detta norma va coordinata con il dettato codicistico civile che all’art. 2048 c.c., in tema di Responsabilità Genitoriale e dei Precettori sancisce che: “I genitori o il tutore sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Anche i precettori (insegnanti) sono responsabili per il periodo in cui i minori sono sotto la loro vigilanza.”
Né consegue che, in forza di queste norme, sussiste per il genitore e, negli orari scolastici, anche per gli insegnanti, un dovere di sorveglianza del minore infraquattordicenne che determina, in mancanza, la cd. responsabilità derivante da culpa in vigilando, per i fatti commessi dal minore.
La diffusione dei sistemi di geolocalizzazione e la possibilità per il genitore di conoscere, in tempo reale la posizione del proprio figlio/a, ha determinato nel genitore la sensazione di poter meglio declinare ed esplicare il proprio obbligo di sorveglianza del figlio, sulla scorta di un semplicistico ragionamento collegato, però, ad una percezione di “conoscenza”e/o “astratta individuabilità” del proprio ragazzo/a, in qualsiasi momento, soprattutto alla luce della possibilità anche di ascoltare ciò che avviene nelle vicinanze attraverso strumenti quali ad esempio Family link, Life360, Find my Kids ovvero Find myche consentono appunto tale funzione.
Tecnologie, dunque, che consentono non solo il rilevamento della posizione del minore, ma altresì di registrare chiamate, di monitorare l’uso dei social e di ascoltare ciò che accade in un perimetro limitato del minore.
Se però l’obbligo giuridico gravante sui genitori si estende anche alla responsabilità per i fatti compiuti dal minore, quali sono i limiti di questo controllo, per evitare che l’utilizzo di queste tecnologie diventi “abuso”?
Come abbiamo visto in precedenza il dovere di sorveglianza è esteso, ai sensi dell’art. 2048 codice civile, anche agli insegnanti, tenuto conto che, in forza dell’obbligo scolastico, per molte ore, durante la settimana i minori sono affidati in custodia alla scuola.
Ciò determina che, in quelle ore, ad esempio, il dovere di sorveglianza del genitore, cessi temporaneamente – ovvero sia attenuato, permanendo sui genitori, comunque, la cd. culpa in educando – in costanza del dovere di sorveglianza che incombesull’insegnante dal momento dell’ingresso a scuola, fino alla permanenza dell’alunno nel plesso scolastico.
Conseguentemente, in quel lasso di tempo, l’utilizzo da parte del genitore del sistema di tracciamento e/o geolocalizzazione rischia di assumere connotati di illegittimità.
Se lo scopo della sorveglianza del minore è, infatti, quello di evitare il compimento di comportamenti meritevoli di sanzione, non possiamo non evidenziare che assistiamo, oggi, anche ad una pericolosa deriva della sorveglianza del genitore, attraverso l’utilizzo di questi sistemi anche in momenti in cui i propri figli sono affidati alla scuola e, pertanto non sussisterebbe alcuna necessità di utilizzo,con un rischio potenziale, che anziché adempimento di un dovere diventi abuso.
Pensiamo, ad esempio, al genitore che ascolta quanto accada in classe, ovvero registri particolari delle conversazioni tra alunno e insegnante e alla potenzialità che tale azione assuma le caratteristiche dell’intercettazione ambientale illegittima.
Sappiano che le intercettazioni, quando disposte dalla Magistratura, ai sensi del Codice di procedura penale, e in ragione di alcune tipologie di reato specifici, sono uno strumento che consente, un’intromissione nella sfera privata della persona e le Sezioni Unite della Cassazione, con una nota pronuncia, hanno specificamente individuato i tratti costitutivi ed indefettibili dell’istituto, definendo l’intercettazione come “la captazione occulta e clandestina del contenuto di comunicazioni o conversazioni riservate in corso di svolgimento interpraesentes o inter absentes, effettuata in tempo reale, tramite l’utilizzo di mezzi tecnici idonei allo scopo, da parte di un soggetto terzo estraneo alla comunicazione o conversazione”.
Ed è proprio il concetto di intromissione che determina stringenti limiti di legge, al fine di bilanciare l’interesse pubblico al perseguimento dei reati con le libertà costituzionalmente garantite.
Ne consegue che ogni tipologia di intercettazione fatta da un privato cittadino è da intendersi illegale, integrando il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis codice penale.
La domanda da porsi, allora, rispetto al rapporto tra queste tecnologie e dovere di sorveglianza del minore è: fino a che punto il dovere di sorveglianza del minore infraquattordicenne,esercitato dal genitore, attraverso un sistema di rilevamento della sua posizione, con potenziale ascolto e registrazione dell’ambiente, può essere considerata legittima, se effettuata in orario scolastico?
La Cassazione, con la Sentenza n. 3074/1999, ha chiarito che “L’obbligo della sorveglianza per la Scuola si protrae
per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica e quindi dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita”.
La stessa Cassazione ha anche confermato però che la culpa in educando del genitore, intesa come estrinsecazione del proprio dovere di sorveglianza non viene meno, in relazione a fatti che avvengano in orario scolastico.
Assume allora importanza fondamentale l’individuazione di nuovi principi etici rispetto alla tecnologia e agli strumenti di controllo: un nuovo patto per la determinazione dei nuovi confini dell’obbligo di sorveglianza del minore che ne ridisegni i confini per evitare che, sul presupposto dell’esplicazione di un dovere, ne vengano travolti e menomati diritti fondamentali.
Un percorso etico che metta al centro la consapevolezza dell’uso degli strumenti tecnologici non solo per limitarlo, ovvero per farne cessare eventuali abusi, ma soprattutto un percorso etico, indirizzato alla ricerca di principi comuni che ribadiscano l’importanza della dignità umana, in una visione della tecnologiaesclusivamente come mezzo e non come fine, e del diritto alla crescita umana, agli spazi di autodeterminazione e crescita del minore e al rispetto dei reciproci doveri dei genitori, ma anche della scuola, senza inaccettabili invasioni.